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Niente antenna per chi non paga in condominio

Nelle scorse settimane, numerose testate giornalistiche hanno riportato una notizia destinata a cambiare le regole condominiali: in seguito ad una sentenza da parte del Tribunale di Bologna, chi vive in un condominio e non paga le relative spese può essere sospeso l’uso dell’antenna condominiale.

Questa nuova sentenza è solo l’ultimo tentativo di far appello al senso civico dei condomini in merito al pagamento delle spese condominiali.

Se da un lato è vero che per far pagare ad una persona le quote di condominio si può far richiesta di un decreto ingiuntivo (che impone l’immediato pagamento) o di poter richiedere il pignoramento dello stipendio, dei conti, della pensione e della casa anche se inserita nel fondo patrimoniale, dall’altro, vi è il problema che nel caso in cui sull’abitazione penda già un’ipoteca da parte della banca e il debitore non possegga altri beni, allora i poveri amministratori non saprebbe come intervenire.

Nel caso in cui il debitore fosse impossibilitato ad adempiere al pagamento degli oneri condominiali, l’amministratore potrebbe tuttavia sospendere l’utilizzo da parte del debitore, di tutti quei beni comuni dell’edificio.

Quali sono i beni comuni di un edificio

Il codice, infatti, sancisce che, nel caso in cui la morosità duri da circa 6 mesi e che le attività giudiziarie volte a recuperare i debiti non abbiano riscontrato effetti positivi, in quel caso l’amministratore può decidere di sospendere al moroso i servizi condominiali soggetti al godimento separato.

La sospensione di questi beni comuni riguarda: il parcheggio, l’ascensore e anche la televisione.

È proprio grazie alla sentenza del Tribunale di Bologna che è stato introdotto quest’ultimo elemento.

Si tratta indubbiamente di una soluzione singolare pur di far in modo che il debitore appiani i mancati pagamenti risollevando così le casse condominiali.

Come già detto, in base alle norme condominiali l’amministratore poteva, nel caso in cui la morosità non venisse regolarizzata, sospendere i servizi e i beni condominiali a coloro che si trovavano in difetto.

Alcuni giudici stabiliscono che dalla sospensione di questi beni debbano essere esclusi: l’uso del riscaldamento centralizzato e dell’acqua dal momento che sono considerati beni fondamentali per la sopravvivenza.

Mentre vengono considerati beni comuni ascensore e parcheggio per cui, in alcuni condomini per far in modo che i debitori non utilizzassero il parcheggio si decise di dotare ad esempio l’ingresso al parco, di un cancello che poteva essere aperto solo da chi pagava le spese, o nel caso degli ascensori che venissero dotati di apposita tessera, cosa che però non impediva di utilizzare le scale.

Dal momento che la televisione, come è stato stabilito, è sì un bene indispensabile in quanto si ha il diritto ad essere informati, ma non è un bene necessario alla sopravvivenza e quindi si può farne anche a meno: del resto i nostri padri hanno vissuto benissimo senza.

Per poter mettere in atto quest’ultimo tentativo da parte dell’amministratore di ottenere i pagamenti arretrati, dal momento che molti condomini hanno un’antenna condominiale, basterà sospendere la derivazione dall’antenna centralizzata all’apparecchio in casa del condomino debitore.

Si tratta di una soluzione davvero unica che tuttavia ha suscitato non poche perplessità.

Se è vero che la televisione non è un bene necessario, è pur vero che una persona farebbe di tutto pur di non rinunciare al suo programma TV preferito e quindi come si suol dire “fatta la legge, trovato l’inganno”.

Infatti anche se l’amministratore escludesse il moroso dall’uso dell’antenna centralizzata, questi potrebbe anche decidere di installare una propria antenna digitale terrestre senza incorrere in nessuna sanzione.

Ciò è dovuto al fatto che le parti in comune di un edificio possono essere utilizzate da tutti i condomini e non si può porre limite a questo diritto che rientra nel diritto di proprietà, ammesso che acquistando l’appartamento vengano acquistate anche pro quota, le parti in comune.

L’unica limitazione imposta dal codice è di non fare, di queste zone, un uso diverso dalla loro destinazione e non impedire agli altri condomini di usufruirne.

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